Nel 2001, il Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione europea per la protezione del patrimonio audiovisivo, ritenendo che il materiale di immagini in movimento sia parte integrante del patrimonio culturale europeo e debba essere protetto per i posteri.
La Convenzione descrive l’immagine in movimento sia come una forma d’arte che come una registrazione del nostro passato, quindi con possibilità culturali, scientifiche e di ricerca.
Il materiale in movimento comprende sia le opere cinematografiche che altre registrazioni con qualsiasi mezzo, con l’unica condizione di trasmettere un’impressione di movimento.
Di conseguenza, comprende la televisione, ma non la radio.
Il principale strumento di protezione è l’obbligo per i paesi che lo ratificano di depositare il materiale audiovisivo prodotto o coprodotto in quel paese.
Il deposito legale garantisce l’esistenza di almeno una copia della produzione, oltre al restauro del materiale per preservarlo dal deterioramento.
Il deposito delle produzioni nazionali di ciascun paese dopo l’entrata in vigore della convenzione è obbligatorio.
Tuttavia, la Convenzione promuove anche il deposito volontario, ad esempio per le produzioni straniere e le immagini in movimento prodotte prima della Convenzione.
Il deposito volontario riguarda anche il materiale accessorio, come ad esempio il materiale tecnico derivante dalla produzione (v.gr. attrezzature di ripresa), gli articoli associati alla diffusione e allo sfruttamento delle immagini in movimento (v.gr. manifesti).
Nonostante il carattere obbligatorio del deposito legale, sono i paesi che lo ratificano a decidere in ultima istanza quale sia il proprio patrimonio audiovisivo.
Tale decisione non deve essere arbitraria o discriminatoria.
Tuttavia, si tratta di un riconoscimento implicito del fatto che il patrimonio audiovisivo è prima nazionale e poi europeo, in quanto combinazione dei rispettivi patrimoni nazionali.
Il materiale depositato deve essere originale o un materiale da cui sia possibile ricostruire la qualità originale.
Gli enti archivistici possono essere pubblici o privati, ma non possono essere controllati da chi svolge principalmente attività a scopo di lucro nel settore dei media.
Oltre alla convenzione, il Consiglio d’Europa ha adottato un protocollo sulla protezione delle produzioni televisive, a causa della loro disponibilità praticamente universale, della loro quantità e del loro ruolo di specchio di tutti i settori e gli aspetti della società.
La produzione televisiva esclude il materiale di immagini in movimento trasmesso su richiesta individuale e il materiale di immagini in movimento interattivo, ovvero i servizi di video-on-demand (VOD) e le piattaforme di condivisione video (VSP) non sono coperti dal protocollo.
Data la crescente importanza dei prodotti VOD, multimediali e interattivi, questi sono coperti dalle disposizioni della convenzione, ma non dal protocollo.
Anche le produzioni televisive sono soggette a deposito legale, ma il protocollo consente esplicitamente ai paesi di valutare, selezionare o campionare le produzioni che considerano appartenenti al proprio patrimonio audiovisivo.
Nel caso di altre produzioni (ad esempio quelle cinematografiche), questa considerazione è implicita ma non esplicita.
Si può notare una qualità meno esaustiva del deposito legale per le produzioni televisive.
Le emittenti possono fungere da enti depositari, se così designati da un paese, sia per le produzioni trasmesse da loro che, se entrambe le parti sono d’accordo, da altre emittenti. Questo costituisce un’altra differenza tra la produzione televisiva e altre forme di immagini in movimento, in particolare il cinema, per il quale gli enti archivistici possono essere privati, ma non possono essere controllati da chi è principalmente impegnato in attività a scopo di lucro nel settore dei media, come lo sono le emittenti.
Ad oggi, la convenzione è stata ratificata solo da otto Stati membri dell’Unione Europea (Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Repubblica Slovacca), mentre il protocollo è stato ratificato solo da quattro (Francia, Germania, Lituania e Repubblica Slovacca).
Prima della convenzione e del protocollo, il Consiglio d’Europa aveva adottato la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 per promuovere il cinema europeo attraverso la cooperazione culturale.
Questo precedente accordo internazionale gode di uno status di ratifica molto più ampio, che comprende tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea.
Fonte dell’immagine: Trypadvisor
La protezione del patrimonio audiovisivo europeo
Cultura - Agosto 29, 2024